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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso dell'Immobiliare San Francesco.


Pubblicato il: 1/10/2023

Nel procedimento la società Immobiliare San Francesco s.r.l. è rappresentata dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle. Il Comune di Taranto è difeso dall'avvocato Bruno Decorato.

Il Consiglio di Stato si pronuncia in merito al ricorso avanzato dalla Immobiliare San Francesco per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 02185/2015.

La questione oggetto della controversia concerne la deliberazione del Comune di Taranto volta a consentire la realizzazione di edifici destinati a civili abitazioni all'interno del "Centro Direzionale Mar Piccolo", nonchè dell'approvazione del piano di lottizzazione del suddetto fondo. La società impugnava innanzi al TAR per la Puglia, sede di Lecce, la nota comunale chiedendo, contestualmente, l’accertamento del proprio diritto a sottoscrivere la convenzione.

Il Consiglio di Stato ribadisce come fra piano di lottizzazione e convenzione di lottizzazione non v'è un reciproco nesso di logica consequenzialità esiste solo un principio di pregiudizialità giuridica del primo rispetto alla seconda. L’amministrazione, pertanto, dopo avere approvato un piano di lottizzazione e prima della stipula della relativa convenzione, può rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla medesima area e, consguentemente, decidere di non stipulare più la convenzione di lottizzazione. Pertanto, la stipula della convenzione e la successiva trascrizione a cura del privato sono condizioni di efficacia della delibera di approvazione della lottizzazione.

Alla luce di ciò, il Consiglio in sede giurisdizionale, respinge l'appello e condanna al pagamento delle spese processuali di 5000,00 euro.