Respinto e inammissibile. Il Consiglio di Stato si pronuncia sui ricorsi avanzati da Euro & Promos.
Pubblicato il: 1/11/2023
Nel procedimento la società Euro & Promos Fm S.p.a. è rappresentata dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti. L'Inail è assistito dagli avvocati Riccardo D'Alia e Lucia Anna Rita Sonnante. La società Multiservice S.r.l. è difesa dagli avvocati Ignazio Scudieri e Liliana D'Amico.
Il Consiglio di Stato si pronuncia su due ricorso, riuniti, avanzati dalla Euro & Promos Fm avverso le sentenze del TAR Emilia Romagna, numeri 909/2021 e 140/2022.
Euro & Promos Fm S.p.a. ha impugnato la determinazione del 14 maggio 2021 con la quale la Direzione centrale acquisti dell'Inail l’ha esclusa dalla gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, ausiliariato, manutenzione parchi e aree verdi, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per le Strutture adibite a uffici, centri sanitari – ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca dell’INAIL. L’esclusione è stata disposta poichè nell’offerta sarebbe mancato un elemento essenziale ai fini della formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto, e in particolare la quantificazione del monte ore annuale dedicato al servizio di facchinaggio tra quelli remunerati a costo orario, e dunque a canone, come articolazione del servizio di ausiliariato.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza: nella parte in cui ha ritenuto che la legge della gara non prevedesse la remunerazione extra canone del servizio di facchinaggio; nella parte in cui non ha annullato l’intera legge di gara in quanto affetta da insanabili contraddizioni interne; nell'ingiustizia causata dall'aver ignorato il pubblico interesse all'aggiudicazione della gara.
Il Consiglio di Stato, esaminati gli atti di causa afferma come l’appello R.G. n. 10838 del 2021 va respinto, mentre l’appello R.G. n. 4286 del 2022 va dichiarato inammissibile, e, per l’effetto, vanno confermate le sentenze, rispettivamente, di reiezione (n. 909 del 2021) e di inammissibilità (n. 140 del 2022) dei ricorsi di primo grado.