Respinto il reclamo avanzato dalla Arpi Nova Calcio a 5.
Pubblicato il: 1/7/2023
Nel procedimento la società Arpi Nova Calcio a 5 è assistita dall'Avv. Emanuel Tranchino.
La società Arpi Nova Calcio a 5 avanza reclamo innanzi alla Corte sportiva d'appello avverso la decisione del Giudice Sportivo 5 (Com. Uff. n. 318 del 2.12.2022) con cui è stato respinto il ricorso dalla stessa presentato in relazione alla gara Futsal Prato/Arpi Nova del 12.11.2022 volto alla inflizione della sanzione della perdita della gara a carico del Futsal Prato.
La società domanda in subordine la ripetizione della stessa gara, in ragione dell’errore tecnico commesso dall’arbitro, consistito nel non assegnare un tiro libero in favore della Arpi Nova a fronte della già intervenuta conclusione della prima frazione di gioco, che era stata tuttavia segnalata dal cronometrista successivamente alla (iniziale) assegnazione del tiro libero e tutto ciò in un contesto in cui il relativo segnale acustico della sirena non era udibile; respingendo detto ricorso il Giudice Sportivo omologava il risultato di gioco di 4 a 2 maturato fra le squadre all’esito della gara.
Motivo principale di doglianza rileva come il solo fatto che la gara si sia tenuta con utilizzo di una sirena non udibile ne implicherebbe l’irregolarità, con conseguente necessario accoglimento del ricorso.
La Corte ribadisce come la prova che viene invocata dalla reclamante risulta insufficiente per dimostrare un (ipotetico) errore tecnico dell’arbitro: di qui la sua inammissibilità.