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Negati i nulla osta paesaggistici. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Sarila S.r.l.


Pubblicato il: 1/13/2023

Nel procedimento la società Sarila S.r.l. è assistita dagli avvocati Paolo Maria D'Ottavi e Agnese Condarelli.

Il Consiglio di Stato si pornuncia in merito al ricorso avanzato dalla società Sarila S.r.l. per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 9298/2017.

La società appellante, operare prevalentemente nel settore dell’installazione di impianti pubblicitari ed in particolare della cartellonistica stradale, esponeva di avere presentato al Comune di Fiumicino, in data 27 marzo 2013, due domande per essere autorizzata ad installare due diversi impianti pubblicitari. Il Comune di Fiumicino, con note protocollo 42624 e 42625, le comunicava l’espressione del parere favorevole alla installazione reso dalla conferenza di servizi nel corso della seduta n. 3 del 24 maggio 2013, seppur condizionati al rilascio dei nulla osta paesaggistici. La Soprintendenza BB.AA.P, con nota del 3 novembre 2015, invece, preavvisava il diniego della richiesta autorizzazione paesaggistica in quanto la proposta non si manifestava compatibile con la tutela dei valori paesaggistici di una zona del territorio che si trova “in un’area sottoposta a tutela dal 1985, in un’area che la normativa paesaggistica del PTPR adottato inserisce, comunque, nel perimetro di un parco archeologico e culturale ed in quello del sistema dei parchi regionali”.

L'appellante deduce il difetto, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonchè la violazione dell'applicazione delle normative vigenti in materia.

Il Consiglio di Stato ha osservato che l’ufficio aveva valutato, all’esito di “un approfondito esame istruttorio, finalizzato alla massima tutela possibile dei luoghi vincolati che l’ulteriore installazione di cartelli pubblicitari, oltre a quelli già precedentemente realizzati nell’ambito considerato, in un’area caratterizzata da numerosi interventi edilizi impropri costituirebbe, appunto, un’ulteriore elemento di degrado paesistico dell’insieme tutelato. Alla luce di tale osservazione, il Collegio respinge l'appello e compensa le spese di lite.