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Inconfigurabilità di esimenti o attenuanti. La Corte respinge il reclamo della S.S. Lazio.


Pubblicato il: 1/11/2023

Nel procedimento la S.S. Lazio è assistita dall'avvocato Gian Michele Gentile.

La Società sporitiva Lazio ha avanzato reclamo per la riforma della decisione del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 111 del 05.01.2023.

La società ha proposto con procedura d'urgenza ex art. 74 CGS, reclamo avverso la sanzione di chiusura del settore Curva Nord dello Stadio Olimpico di Roma, inflitta dal giudice sportivo quale sanzione al comportamento tenuto dai sostenitori della squadra, relativo in particolare ad una serie di cori razzisti nei confronti dei calciatori del Lecce.

La Corte sportiva, esaminati gli atti e valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo debba essere respinto. Innanzitutto, considerata la gravità della questione e la natura minatoria ed altamente lesiva della condotta dei tifosi, inoltre il comportamento contestato è confermato da referto arbitrale e da relazione dell'ufficiale di gara.

La Corte, considerata la fattispecie in esame e ravvisata l'assenza di fattispecie esimenti o attenuanti, rigetta il reclamo.

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