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Respinto il reclamo della ASD Gallipoli, condannata a 4 giornate di squalifica.


Pubblicato il: 1/12/2023

Nel procedimento la società ASD Gallipoli è assistita dall'avvocato Antonio Luceri.

La Corte Federale si pronuncia in merito al reclamo proposto dalla società ASD Gallipoli per la riforma della decisione del Tribunale Federale n. 76 del 13 Dicembre 2022.

Oggetto della controversia è la sanzione, irrogata in prime cure, per responsabilità oggettiva della società in seguito ai comportamenti tenuti dalla propria tifoseria in occasione della partita Città di Gallipoli - Parmhaclub.

In particolare, viene censurata la condotta della tifoseria tradottasi in episodi sessisti e violenti ai danni della copresidente di altra società sportiva di Gallipoli, Paola Vella.

La reclamante sostiene che l'episodio non si sia verificato secondo le ricostruzioni del Giudice, eccependo l'infondatezza e l'insussistenza delle accuse, e, inoltre, come la decisione non sia supportata da idonea documentazione probatoria.

La Corte Federale, confermando la pronuncia di prime cure e respingendo il reclamo, chiarisce la correttezza della decisione del Giudice Federale. In particolare, fonda la propria decisione sul materiale probatorio agli atti: referto di gara e rapporto degli ufficiali di campo.

Viene altresì censurata la narrazione di parte volta a minimizzare la gravità dei fatti occorsi durante la partita.

Per tali motivi, respinge il reclamo e irroga alla società A.S.D. Città di Gallipoli la sanzione della squalifica del campo per 4 (quattro) giornate, disponendo che gli incontri vengano disputati in campo neutro e a porte chiuse, nonchè l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

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