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DIfetto di legittimazione passiva del ricorso di SAPNA.


Pubblicato il: 11/21/2022

Nel procedimento la SAPNA (Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A.) è assistita dall'avvocato Riccardo Marone. La Città Metropolitana di Napoli è rappresentata dagli avvocati Giuseppe Cristiano e Benvenuto Fabrizio Capaldi.

Il Consiglio di Stato si pronuncia in merito al ricorso avanzato da SAPNA per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 5728/2021 con la quale era stato accolto il ricorso per l'accertamento dell'illegittima occupazione e dell'avvenuta irreversibile trasformazione delle aree di proprietà dei riccorenti site in Caivano.

L'appellante, costituita nel primo giudizio per segnalare la sua carenza di legittimazione passiva, non essendo stata la beneficiaria della procedura espropriativa, e non avendo neanche adottato gli atti di esproprio, oltre a non gestire l'impianto servito dalla strada realizzata a seguito della procedura contestata.

Il Consiglio di Stato, conformandosi alla sentenza emessa in prime cure, dichiara l'esistenza della legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Città metropolitana di Napoli, accogliendo l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva della ricorrente. Alla luce di ciò, accertando la mancanza di un valido provvedimento di esproprio per la legittima trasmissione del titolo proprietario, accoglie l'appello principale di SAPNA compensando le spese. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000 oltre agli accessori di legge.

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