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Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla validità dei titoli di abilitazione e specializzazione sul sostegno.


Pubblicato il: 1/16/2023

Nel procedimento la Sig. Luciana Greco è assistita dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla domanda di accertamento di illegittimità, avanzata dalla Signora Luciana Greco, del silenzio serbato in relazione all'istanza di riconoscimento della qualifica professionale inoltrata in data 16 luglio 2021.

Con sentenze del 28 e 29 dicembre 2022 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla validità dei titoli di ablitazione e specializzazione sul sostegno.

Il Ministero aveva negato il riconoscimento di tali titoli sostenendo, in particolare, che se gli aspiranti insegnanti italiani che hanno ottenuto tali abilitazioni all'estero non possono insegnare nel Paese che ha rilasciato questi certificati non possono pretendere di farlo, a maggior ragione, neanche in Italia. L'ordinanza di rimessione aveva, in tal senso, valorizzato la posizione del Ministero dubitando che il sistema comunitario di mutuo riconoscimento dei titoli potesse spingersi a tal punto da consentire allo Stato ricevente di superare le mancanze che lo stesso Stato rilasciante (in questo caso Bulgaria e Romania) avessero affermato negando la possibilità di insegnare nel proprio Paese.

L'Adunanza Plenaria, tuttavia, aderendo alla tesi da sempre sostenuta dallo studio Bonetti & Delia, ha chiarito che "la verifica dell’autorità del Paese ospitante ai fini del riconoscimento tende ad assumere i connotati dell’automatismo, coerenti con le esigenze di certezza del quadro regolatorio uniforme a livello nazionale e agli obiettivi di circolazione dei lavoratori e dei servizi perseguiti attraverso la direttiva. Nella medesima ottica di favore non può dunque ritenersi esclusa, ma anzi deve ritenersi necessaria, una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d’origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all’accesso alla ‘professione regolamentata’ in quello di destinazione.

Più complessa la vicenda dei titoli rumeni. In tali casi la Plenaria ha, con una ampia ricostruzione documentale, smentito la circostanza sostenuta dal Ministero che, sulla base dei titoli rilasciati in Romania, gli insegnanti italiani non potessero lavorare proprio in Romania in ragione dei titoli accademici italiani non direttamente spendibili in quella sede. Con i documenti e le memorie avanzate dallo Studio Bonetti&Delia si è provato a dimostrare che, invero, tale ricostruzione è solo del Ministero italiano in quanto i successivi chiarimenti delle Autorità rumene hanno superato tali impedimenti.

La questione sembrerebbe già risolta dal TAR Lazio che, con decine di sentenze del 29 dicembre 2022, già dal giorno successivo alla Plenaria, in accoglimento dei ricorsi di Bonetti&Delia, ha condannato il Ministero a valutare i titoli ritenendo illegittimo il silenzio o comunque il diniego frapposto e condannandolo anche 1000,00 euro di spese per ogni candidato e commissariandolo in caso di ulteriore inerzia oltre i 30 giorni. L'Amministrazione, scrive il T.A.R. Lazio, "è tenuta ad accertare la validità del percorso formativo individuale della parte richiedente, come attestato dal titolo estero prodotto in sede procedimentale, per verificare se sussistono le condizioni per accogliere la relativa istanza di riconoscimento".