Respinto il ricorso di AD Logistica s.r.l.
Pubblicato il: 12/5/2022
Nel procedimento la società AD Logistica s.r.l. è difesa dall'avvocato Marcello Fortunato. La società Acea Ato 5 s.p.a. è assistita dall'avvocato Pasquale Cristiano. La Acea Ambiente s.r.l. è rappresentata dall'avvocato Cinzia Di Marco.
La società AD Logistica s.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 31/2021.
Nel merito, la AD Logistica realizzava su area di propria disponibilità un impianto di distribuzione carburanti nel Comune di San Vittore (FR). Su richiesta della stessa, la società Acea Ato 5 rilasciava il proprio nulla osta idraulico allo scarico in fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto seguito da analoga autorizzazione Comunale. Con successivo provvedimento veniva annullata detta autorizzazione a seguito di comunicazione di appartenenza del collettore utilizzato della Acea Ambiente.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando la sentenza di primo grado. Compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio. Liquida in favore del verificatore, prof. ing. Giuseppe Sappa, l’importo complessivo di € 13.858,56, nei termini di cui in motivazione, oltre accessori di legge se spettanti, ponendolo a definitivo carico della AD Logistica s.r.l. e della Acea Ato 5 s.p.a. nella misura della metà per ciascuna.