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Respinto il ricorso del Comune di Amantea.


Pubblicato il: 12/6/2022

Nel procedimento il Comune di Amantea è assistito dagli avvocati Andrea Manzi e Andrea Reggio D'Aci. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è difesa dall'avvocato Giampaolo Raia.

Il Comune di Amantea ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Calabria n. 00804/2016 concernente la chiusura attività in forza di parere sanitario sfavorevole.

A seguito dell’esposto di un “Comitato cittadino”, che chiedeva di inibire l’attività della ditta Marmi Guido Rizzo S.r.l. in ragione dell’inquinamento sonoro e ambientale provocato dalla lavorazione del marmo in zona densamente abitata, con nota prot. n. 41 DAP del 21 gennaio 2014, il Dirigente medico Dott. Egidio Viola dell’ASP di Cosenza, esprimeva “parere sfavorevole” al proseguimento dell’attività per i rischi alla salute degli abitanti posti nelle immediate vicinanze.

Sulla scorta di tale parere il Sindaco del Comune di Amantea, con ordinanza n. 10 del 5 febbraio 2014, disponeva che la ditta Marmi Guido Rizzo S.r.l. provvedesse “alla produzione di documentazione tecnico – sanitaria atta a dimostrare che il ciclo produttivo non sia causa di danni per l’incolumità e la salute del vicinato”. La ditta ricorrente in primo grado, in data 8 marzo 2014 depositava presso il Comune di Amantea la documentazione richiesta, che veniva trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP. Quest'ultimo, esaminata la documentazione, ribadiva il proprio parere sfavorevole.

La ditta impugnava il suddetto provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, domandandone l’annullamento, deducendo vizi per violazione di legge ed eccesso di potere. Il TAR accoglieva il ricorso proposto ravvisando la carenza di motivazione del parere e dell'ordinanza impugnata.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge.