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Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Polven.Re. S.r.l.


Pubblicato il: 12/6/2022

Nel procedimento la società Polven.Re s.r.l. è assistita dall'avvocato Roberto Colagrande; il Comune di L'Acquila è affiancato dall'avvocato Antonio Orsini; la Isagro S.p.a. è difesa dagli avvocati Antonella Capria e Antonio Lirosi. ARTA Abruzzo è rappresentata dall'avvocato Antonella Bosco.

La società Polven.Re S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Abruzzo n. 557/2019.

La società aveva proposto ricorso al TAR Abruzzo per l'annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di L'Aquila – Settore Ambiente e Patrimonio n. 78 del 17 gennaio 2018, avente ad oggetto “procedura di sito contaminato ex Titolo V – Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii – ex stabilimento Agriformula, Località Caselle di Bazzano, Comune dell'Aquila. Presa d'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio sito-specifica e conclusione del procedimento”, nella parte in cui dispone che: per la zona indicata come “Area Liquidi”: dovrà essere garantita, nel tempo, l'integrità della pavimentazione all'interno dei capannoni in quanto non è stato attivato il percorso “inalazione polveri indoor”; pertanto, qualunque eventuale intervento edilizio (manutenzione straordinaria) che comporti una modifica all'integrità della pavimentazione esistente dovrà essere valutato unitamente a un piano di gestione e controllo delle polveri da sottoporre, in via preventiva, all'A.R.T.A.

A seguito di sentenza di improcedibilità del ricorso, la società Polven.Re s.r.l. ha quindi proposto appello per la riforma della suddetta sentenza del T.a.r. per l’Abruzzo. In particolare, nelle doglianze di erroneità della sentenza appellata, carenza di attività istruttoria, violazione e/o elusione del giudicato cautelare formatosi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 1102/2020, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante a rifondere al Comune di L’Aquila, a Isagro s.p.a. e ad A.R.T.A. Abruzzo le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.000 (euro seimila) – quindi € 2.000 al Comune di L’Aquila, € 2.000 a Isagro s.p.a. ed € 2.000 ad A.R.T.A.- oltre I.V.A., C.P.A. e accessori di legge ove dovuti.