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Respinto il ricorso di Philips S.p.A.


Pubblicato il: 12/12/2022

Nel procedimento la società Philips S.p.A. è assistita dall'avvocato Simone Uliana; ARIA S.p.A. è difesa dall'avvocato Maria Lucia Tamborino; Simens Healthcare S.r.l. è affiancata dagli avvocati Stefano Bonatti e Lorella Fumarola.

La società Philips S.p.A. ha proposto ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n. 1921/2020.

Nel giugno 2019 ARIA S.p.a. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti ha indetto una procedura aperta suddivisa in lotti finalizzata alla stipula di convenzioni ex art. 26 Legge n. 488/2006 per la fornitura di apparecchiature TAC e RM, da destinare agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. della Lombardia n. 30 del 27 dicembre 2006.

A seguito di detta procedura, con l'aggiudicazione a Philips S.p.A., la società Siemens Healthcare, seconda classificata, contestava l'aggiudicazione evidenziando la non conformità dell'offerta alle caratteristiche tecniche richieste dalla lex specialis di gara. A seguito di tale contestazione, la Commissione giudicatrice ha disposto l'esclusione di Philips dal lotto in questione.

Con la sentenza n. 1921/2020 il TAR Lombardia ha accolto i secondi motivi aggiunti di Siemens del 4 settembre 2020, riqualificati in ricorso incidentale, e ha dichiarato improcedibili i motivi aggiunti di Philips, riqualificati in ricorso principale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale dichiara improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza senza rinvio e dichiara improcedibile l’appello; condanna la parte appellante a rifondere in favore delle due parti appellate le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, nell’importo omnicomprensivo di €. 4.000,00 (quattromila//00), oltre accessori di legge; pone definitivamente a carico della parte appellante le spese di verificazione nell’importo indicato in parte motiva.