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Respinto l'appello della Pavan Costruzioni e ICEIA in materia di compensazioni.


Pubblicato il: 1/20/2023

Nel procedimento l'associazione temporanea di imprese tra Pavan Costruzioni Generali s.r.l. e ICEIA - Impresa Costruzioni e Industrie Affini s.r.l. è rappresentata dagli avvocati Francesco Asciano, Anna Ingianni, Giovanni Maria Lauro e Cecilia Savona.

L'associazione temporanea di imprese tra Pavan Costruzioni Generali s.r.l. e ICEIA ha avanzato ricorso per la riforma del TAR Sardegna n. 835/2015. Quest'ultima aveva accolto in parte il ricorso n. 342/2001 proposto per la condanna dell'amministrazione al pagamento della somma di giustizia, a titolo di compensazione, in relazione al contratto 21 febbraio 2007 rep. n° 2372, concernente l’appalto dei lavori di straordinaria manutenzione degli alloggi collettivi di servizio della palazzina n° 1, nella caserma "Gonzaga" di Sassari.

L'associazione ha chiesto il riconoscimento della "compensazione" prevista dall’art. 1 del d.l. 23 ottobre 2008 n.162 in relazione all’art. 133 comma 4 del d. lgs. 12 aprile 2006 n.163 e dal pertinente decreto del Ministero delle infrastrutture 30 aprile 2009. Nel dettaglio, detta normativa, prevedeva una compensazione economica per le aziende che, titolari di affidamento di lavori pubblici con il regime di "prezzo chiuso", avevano subito un sensibile aumento del prezzo di singoli materiali da costruzione superiore al 10% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.

Alla luce di ciò, nel ricorso di primo grado, il TAR ha ritenuto valorizzabile ai fini della compensazione una sola delle fatture presentate per l’importo di € 669,48 e per conseguenza ha riconosciuto il diritto limitatamente a questa fattura “con gli interessi di legge”. La ricorrente sostenendo invece che fosse accertato il proprio diritto alla compensazione totale e che l’amministrazione fosse condannata a pagare la somma corrispondente, liquidata in € 95.071,56, ha avanzato appello.

Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge. Condanna la ricorrente appellante a rifondere all’amministrazione intimata appellata le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 3.000 (tremila/00).