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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso proposto da Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.


Pubblicato il: 1/20/2023

Nel procedimento la società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. è assistita dall'avvocato Stefania Miccoli; la Regione Puglia è affiancata dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco.

La società Ferrovie Appulo Lucane ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 00022/2016.

La reclamante, con atto di intimazione e diffida, chiedeva alla Regione Puglia la revisione del prezzo del contratto-ponte del 2001, avente ad oggetto l'erogazione del servizio di trasporto pubblico ferroviario sulle linee Bari-Altamura e Altamura – Gravina e dei servizi di trasporto automobilistico sulle autolinee oggetto dei trasferimenti dallo Stato alla Regione, nonché la corresponsione della somma di euro 5.836.417,10, a titolo di indicizzazione dei contributi di esercizio spettanti per gli anni dal 2001 al 2006, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La ricorrente chiede l’annullamento e/o la declaratoria di nullità delle norme contrattuali che escludono la revisione (comma 5 dell’art. 5 del ‘contratto ponte’), nonché l’accertamento della fondatezza della pretesa e del relativo diritto, con conseguente condanna della Regione Puglia al pagamento della somma di euro 5.836,417,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con successiva memoria, Ferrovie Appulo Lucane, reiterando la richiesta di pagamento, aggiornava la somma alla data del 31.12.2008 includendo l’anno 2008, per un importo complessivo di euro 7.741,313,57.

Il T.A.R. per la Puglia, con sentenza n. 22 del 2016, respingeva il ricorso, assumendo che la previsione della obbligatoria inserzione della clausola di revisione periodica del prezzo riguardava esclusivamente il contratto di appalto, non già il contratto accessivo ad una concessione di pubblico servizio, quale era quella oggetto del giudizio, per il quale vigeva l’opposto principio della normale invariabilità del canone concessorio.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sull'appello, lo respinge e compensa le spese di lite tra le parti.