Dichiarato improcedibile il ricorso della Geinvest S.r.l.
Pubblicato il: 1/21/2023
Nel procedimento la Geinvest S.r.l. e i signori Benasciutti Arturo ed Evita Salvadego sono rappresentati dagli avvocati Paola Campion, Maddalena Ferraiuolo e Giorgio Santilli. Il Comune di Trana è difeso dagli avvocati Vilma Aliberti e Paolo Migliaccio.
Geinvest S.r.l. ha proposto ricorso per la riforma della sentenza del TAR Piemonte n. 912/2017.
I signori Benasciutti e Salvadego, rispettivamente locatore e locataria di terreno agricolo oggetto di provvedimento di demolizione per opere abusive, si determinavano quindi ad impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (con ricorso n. 233 del 2016) l’ordinanza di demolizione n. 740 del 2015, nonché la nota prot. n. 779 del 2016, domandandone l’annullamento per i seguenti vizi: violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per carente, insufficiente ed erronea motivazione; eccesso di potere per erronea valutazione dell’effettivo pregiudizio arrecato dall’edificazione ai valori paesaggistici; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
Il TAR Piemonte ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 233 del 2016, ravvisando la natura meramente endoprocedimentale dell’atto impugnato; ha respinto il ricorso n. 674 del 2016, ritenendo "sussistente e insuperabile l’incompatibilità con il vincolo paesaggistico e tanto basta per legittimare l’adozione del provvedimento impugnato, senza necessità di approfondire l’ulteriore profilo relativo al vincolo di PAI e, quindi, di esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione (in favore del TSAP) formulata al riguardo dalla difesa comunale"; ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti atteso che, per quanto riguarda il profilo relativo all’acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, l’ordinanza impugnata non contiene statuizioni immediatamente lesive per i ricorrenti, nei cui confronti il Comune dovrà avviare (se lo ritiene) un apposito procedimento, scaduti i termini per l’ottemperanza; ha respinto per il resto gli ulteriori motivi aggiunti.
Avverso tale sentenza è stato avanzato ricorso al Consiglio di Stato il quale, pronunciando sull’appello: dichiara improcedibile il ricorso di primo grado, per sopravvenuta carenza di interesse, con riguardo alle strutture già demolite; respinge per il resto l’appello n. 716 del 2018; condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore del Comune costituito, che si liquidano in € 4000,00, oltre accessori di legge se dovuti.