Respinto l'appello del Comune di Sezzadio
Pubblicato il: 1/21/2023
Nel procedimento il Comune di Sezzadio è rappresentato dagli avvocati Domenico Bonaccorsi Di Patti e Giancarlo Faletti. La società Riccoboni s.p.a. è assistita dagli avvocati Vittorio Barosio, Luca Gastini e Mario Contaldi. La Provincia di Alessandria è affiancata dall'avvocato Alberto Vella.
Il Comune di Sezzadio ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Piemonte n. 318/2015.
L'impresa Riccoboni s.p.a. presentava alla Provincia di Alessandria un’istanza di “pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006”, con contestuale domanda di autorizzazione integrata ambientale ex artt. 29-ter ss. del d.lgs. 152 del 2006, per la realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi (terre, rocce e rifiuti dell’attività edilizia) nel Comune di Sezzadio. A seguito dell'istanza della società Riccoboni, la Provincia di Alessandria avviava il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). In occasione dell'ultima seduta della conferenza dei servizi, il Comune di Sezzadio, adducendo l'incompatibilità urbanistica del progetto ed il mancato superamento delle problematiche viabilistica e di quella relativa alla falda, esprimeva il proprio dissenso alla realizzazione dell'intervento. Con deliberazione di Giunta 26 febbraio 2014, n. 60, la Provincia di Alessandria – accogliendo la posizione del Comune di Sezzadio – esprimeva un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale e sul rilascio dell'AIA al progetto di discarica della società Riccoboni.
Il "giudizio negativo" espresso dalla Provincia sulla pronuncia di compatibilità ambientale e sul rilascio dell'AIA veniva impugnato innanzi al TAR, quest'ultimo con sentenza 18 febbraio 2015, n. 318, accoglieva il ricorso, conseguentemente annullando il diniego di autorizzazione unica impugnato.
Il Comune di Sezzadio interponeva appello deducendo l'erroneità della sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, in favore della società Riccoboni s.p.a., delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) complessivi, oltre Iva e Cpa se dovute.