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Inammissibilità del ricorso di Tirtaica e Crosadea S.r.l.


Pubblicato il: 1/23/2023

Nel procedimento le società Tirtaica e Crosadea S.r.l. sono difese dall'avvocato Camillo Naborre. La società GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese.

Il Consiglio di Stato si pronunzia sul ricorso avanzato per la revocazione della sentenza, dallo stesso emessa, n. 2667/2022.

Quest'ultima ha respinto l’appello presentato dalla società Green Water Engineering and Contracting avverso la sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. III ter, 9 novembre 2015, n. 12584, diretto all’annullamento dei provvedimenti del GSE prot. GSE/P20140147705 e prot. GSE/P20140147706, recanti diniego degli incentivi richiesti per tali impianti ai sensi del d.m. 6 luglio 2012 è stato dichiarato improcedibile per difetto di interesse.

Le ricorrenti ritengono sussistente l’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello, determinandone il convincimento al rigetto dell’impugnazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile. Condanna le società ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. delle spese processuali del presente giudizio di revocazione, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00).