Il Consiglio di Stato si pronuncia sull'appello avanzato da E+S Air S.r.l.
Pubblicato il: 1/23/2023
Nel procedimento E+S Air S.r.l. è rappresentata dagli avvocati Alessandro Pellegrino e Antonio Passaro. L'Azienda Calabria Verde è difesa dall'avvocato Vincenzo Neri. Regione Calabria è assistita dall'avvocato Giuseppe Naimo. Eliossola S.r.l. è affiancata dagli avvocati Piero Fattori, Antonio Lirosi e Carmine Pepe.
La società E+S Air ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Calabria n. 2034/2021.
Con deliberazione del Commissario Straordinario, Calabria Verde approvava il Progetto per “Servizio Aereo Regionale mediante impiego di elicotteri per le attività di prevenzione ed estinzione di incendi boschivi e ricognizione aree boscate da eseguirsi nel territorio regionale”. Il Capitolato prevedeva il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Con Decreto n. 5769 del 4 giugno 2021, la SUA indiceva la procedura aperta e approvava gli atti di gara per l’affidamento del servizio.
Il 21 giugno 2021, la E+S Air, depositava atto di significazione in sede di gara, segnalando alla SUA e a Calabria Verde talune, a suo dire, gravi criticità che impedivano la presentazione dell’offerta e chiedeva l’annullamento del bando in autotutela. Con ricorso la E+S Air S.r.l. chiedeva l’annullamento, previa sospensione, di una serie di atti della procedura di gara, tra cui l’aggiudicazione definitiva disposta in favore di Eliossola s.r.l.
Con sentenza n. 2034/2021, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, dichiarava il ricorso e i motivi aggiunti in parte infondati e in parte inammissibili.
In sede di appello, la società sostiene di avere inteso sollevare una censura specifica basata sull’eccesso di potere, l’abnormità ed irragionevolezza, nonché il difetto di motivazione e contraddittorietà della scelta compiuta dalla stazione appaltante di accedere alla riduzione dei termini procedimentali di cui al d.l. n. 76/2020.
Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull'appello: rigetta l'appello principale; dichiara improcedibile l'appello incidentale; per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 2034/2021. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €3000,00 per ciascuna controparte.