La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Pia Associazione Purgatorio.
Pubblicato il: 12/30/2022
Pia Associazione Purgatorio è stata rappresentata nel contenzioso dall'avvocato Luigi Quercia mentre il Comune di Modugno è stato rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Rutigliano.
Con sentenza n. 1312/I/2016, depositata il 25 maggio 2016, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l’appello proposto dal Comune di Modugno, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2008. Il giudice del gravame, per quel che qui ancora rileva, ha considerato che:
- diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la nullità della
notifica dell’avviso di accertamento doveva ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell’atto, dalla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio; - l’atto impugnato esponeva una compiuta motivazione e, così, consentiva «di comprendere le ragioni della pretesa fiscale»; - non ricorrevano i presupposti della fattispecie di esenzione dal tributo di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, difettandone il requisito oggettivo e risultando che si trattava di unità immobiliare concessa in locazione per la quale la contribuente percepiva «un fitto». La Pia Associazione Purgatorio ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi. Il Comune di Modugno resiste con controricorso.Fissato all’udienza pubblica del 3 novembre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, - liquidate in € 1.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, - nonché, ai sensi dell’art. 96, c. 3, cod. proc. civ., della ulteriore somma di € 1.500,00; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.