Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Benvenuti Riccardo.


Pubblicato il: 12/30/2022

Benvenuti Riccardo è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Umberto Richiello e Sandro Bartalini mentre il contro Comune di Piombino è stato difeso dall’avvocato Renzo Grassi.

Con sentenza n. 892/10/19, depositata il 23 maggio 2019, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello principale di Benvenuti Riccardo, - ed ha accolto quello spiegato in via incidentale dal Comune di Piombino, - così parzialmente riformando, quanto alla disciplina delle spese del giudizio, la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’IMU dovuta dal contribuente per il (parte del) periodo di imposta 2013. Per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha condiviso
le conclusioni cui era già pervenuto il primo giudice in punto di identificazione del soggetto passivo di imposta, ed ha, quindi, considerato che: - alla stregua del combinato disposto di cui al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2, e art. 9, c. 1, disposizioni, queste, sostanzialmente riproduttive della previgente disciplina ICI, di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, la nozione di possesso, rilevante a fini IMU, deve essere letta in stretta corrispondenza alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso deve identificarsi con situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale dovendosi considerare, così, possessore il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sulla unità immobiliare; - l’avviso di accertamento, pertanto, correttamente era stato emesso nei confronti di chi si era reso acquirente della unità immobiliare nell’àmbito di procedimento esecutivo, indipendentemente dal conseguimento della immediata disponibilità dell’immobile e per il periodo di imposta correlato alla data del decreto di trasferimento. Benvenuti Riccardo ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memorie. 
Il Comune di Piombino resiste con controricorso, ed ha depositato memoria. Fissato all’udienza pubblica del 3 novembre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.