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La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Guadagno Carmine.


Pubblicato il: 12/28/2022

Guadagno Carmine è stato rappresentato nel contenzioso dell’avvocato Guido Gaeta mentre l'Agenzia delle Entrate è stata difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Con sentenza n. 8169/23/15, depositata il 17 settembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così riformando la decisione di prime cure che, - pronunciando sulla impugnazione di una cartella di pagamentoemessa dietro iscrizione a ruolo dell’Invim dovuta dal contribuente, - aveva accolto il ricorso rilevando l’estinzione dell’obbligazione tributaria (ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 17) per tardiva iscrizione a ruolo. 

A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: - destituita di fondamento rimaneva l’eccezione svolta da parte appellata in ordine all’inammissibilità del gravame in quanto l’inversione dell’ordine degli adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, c. 2, nel caso di notifica eseguita direttamente dalla parte, a mezzo del servizio postale, - dunque con consegna di copia dell’atto e deposito in segreteria del suo originale, - secondo dicta della giurisprudenza di legittimità integrava una mera irregolarità, e risultando che «l'originale dell'atto di appello depositato presso la segreteria di questa Commissione regolarmente [era stato] sottoscritto dal funzionario delegato (il Capo Ufficio Legale)»; - non poteva convenirsi con le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice in ordine alla disciplina applicabile, nella fattispecie, all’attività di riscossione del tributo in quanto, - rinvenendo la cartella di pagamento da pregresso «avviso di liquidazione divenuto definitivo, perché confermato con sentenza passata in giudicato», - rilevava (esclusivamente) il termine di prescrizione di cui all’art. 2953 cod. civ. e, ad ogni modo, non trovava applicazione il d.p.r. n. 602 del 1973, art. 17; - nemmeno poteva trovare accoglimento la questione posta dal contribuente con riferimento alla definizione agevolata del tributo siccome risultava «dalla stessa esposizione della parte che il provvedimento di diniego dell'istanza di condono impugnato -in ipotesi non adeguatamente motivato- è stato sostituito da altro con il quale l'Amministrazione ha confermato la sua precedente determinazione.». Guadagno Carmine ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 

Fissato all’udienza pubblica del 4 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n.137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.500,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

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