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La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Casagrande Gabriella.


Pubblicato il: 12/29/2022

Casagrande Gabriella è stata difesa dall'avvocato Marcello Pacifico mentre Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. è stata rappresentata dall’avvocato Flavio Belelli.

Con sentenza n. 33/2016, depositata il 14 gennaio 2016, la Commissione tributaria regionale di Abruzzo ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate così pronunciando in integraleriforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 032 2012 00052857 88) emessa dietro iscrizione a ruolo delle imposte (di successione, ipotecaria e catastale, Invim) dovute dalla contribuente in relazione alla dichiarazione di successione in morte di Roccioletti Francesca. A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - l’avviso di liquidazione delle imposte era stato notificato alla contribuente in data 31 luglio 2007, così che, in difetto della relativa impugnazione, il credito erariale si era consolidato con conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso proposti in relazione (piuttosto che a vizi propri della cartella) all’esercizio del potere impositivo, ed alla connessa fattispecie costitutiva; - nemmeno sussistevano i denunciati vizi della cartella di pagamento, - che esponeva le imposte dovute, e le relative sanzioni, - né trovava applicazione, con riferimento alle imposte indirette, la causa di decadenza correlata alla (tardiva) notifica della cartella di pagamento. Casagrande Gabriella ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di nove motivi, ed ha depositato memoria; l’Agenzia delle Entrate, ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., resistono con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 4 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 15.000,00 per ciascuna parte, oltre spese prenotate a debito quanto alla Agenzia delle Entrate e, quanto ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

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