Respinto l'appello di Delucia Inerti S.n.c.
Pubblicato il: 1/26/2023
Nel procedimento la Delucia Inerti di Delucia Luigi & C. s.n.c. è assistita dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone. La Regione Puglia è difesa dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco.
La Delucia Inerti di Delucia Luigi & C. s.n.c. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 01502/2021, concernente l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare quanto al ricorso introuttivo dell'atto di negazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dell'atto con il quale l'Ente Parco dell'Alta Murgia ha espresso parere negativo alla prosecuzione della coltivazione della cava e al rinnovo dell'autorizzazione.
Con istanza la società chiedeva il rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento della coltivazione mineraria. La Regione Puglia – Ufficio Minerario – verificata la compatibilità ambientale e la relazione di incidenza giusta d.d. n. 34/2001 rilasciata dal Settore Ecologia, autorizzava la società Delucia Inerti all’esercizio dell’attività di cava in ampliamento, secondo le prescrizioni ivi indicate, fino alla data del 31.10.2018. A seguito della istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, la Delucia Inerti, presentava istanza di prosecuzione della coltivazione mineraria della cava di inerti atteso che le opere di rilevante trasformazione del territorio in corso d’opera erano sottoposte al rilascio dell’autorizzazione dell’Ente Parco. Quest'ultimo, con determinazione dirigenziale n. 197/2018, disponeva l’archiviazione e la chiusura del procedimento a causa della mancata trasmissione, da parte della società ricorrente, della documentazione richiesta ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione. Il Servizio Attività Estrattive, recepito il parere, comunicava alla società la cessazione dell’attività di coltivazione a partire dal 31.10.2018, data di scadenza del provvedimento autorizzatorio.
Il Tribunale amministrativo, con ordinanza n. 471 del 2019, accoglieva la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati, e ritenendo impregiudicato l’esito del controllo effettuato sulla conformità dell’attività estrattiva al piano di coltivazione approvato, da completare a cura del Servizio di Vigilanza Ambientale della Regione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge.