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Accolto il ricorso di Gitoma S.r.l. contro Invitalia.


Pubblicato il: 9/30/2022

Nel contenzioso la società Gitoma S.r.l. è difesa dagli avvocati Alberto Gamberini e Marco Giustiniani. Invitalia S.p.A. è assistita dagli avvocati Antonio Lirosi e Marco Martinelli.

La società Gitoma S.r.l. ha proposto appello per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 06106/2022.

Con quest'ultima, il Collegio aveva rigettato l'istanza di adozione di misure cautelari invocata dall'appellante avverso il provvedimento di Invitalia di diniego dell'ammissione della predetta società al Fondo ex art. 37 del d.l. n. 41/2021 in quanto non qualificabile come grande impresa.

Osserva il collegio che, pur nei limiti dell’accertamento proprio della fase cautelare, emergano nella fattispecie profili di complessità che depongono per la necessità di ulteriori approfondimenti circa la completezza e la valutazione della documentazione fornita ad Invitalia S.p.A. da parte dell’appellante, tenuto conto in particolare dei profili di periculum in mora rappresentati dalla stessa parte appellante e sostanzialmente riconducibili alla situazione di estrema difficoltà finanziaria innescata dall’aumento del costo delle materie prime e dai combinati effetti pregiudizievoli dell’epidemia da Covid-19 e della guerra in Ucraina, che l’accesso al richiesto Fondo potrebbe mitigare.

Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato accoglie e l'appello (Ricorso numero: 7962/2022) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Dispone il riesame della domanda presentata da Gitoma S.r.l. da parte di Invitalia S.p.A. nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, con il contestuale accantonamento di una quota parte del Fondo per cui è causa per un importo pari al beneficio complessivamente richiesto dalla società appellante, fino alla decisione nel merito della controversia.