Respinto il ricorso del Comune di Bovisio Masciago
Pubblicato il: 1/27/2023
Nel procedimento il Comune di Bovisio Masciago è difeso dall'avvocato Bruno Bianchi. La società Immobiliare Bovisio Centro s.r.l. è assistita dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Elena Tanzarella e Giovanni Corbyons.
Il Comune di Bovisio Masciago ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n. 01678/2021 e n. 02549/2020 per l'ottemperanza della decisione del TAR Lombardia n. 858/2020 e per il conseguente accertamento della somma dovuta da Immobiliare Bovisio Centro s.r.l., a titolo di risarcimento del danno, per la prolungata occupazione di aree divenute di proprietà municipale, nonché per la condanna del Comune di Bovisio Masciago al pagamento in favore della ricorrente di quanto di sua spettanza, come accertato dalla decisione predetta.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Comune resistente, oltre a contestare la debenza della somma di euro 365.562,79 sulla complessiva somma già accertata di euro 1.387.813,75, proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare la possibilità di opporre in compensazione legale gli ulteriori crediti di cui il comune è titolare, specificando che essi erano quantificabili in ero 213.115,26, a titolo di sanzione per ritardato versamento del contributo di costruzione, importo mai versato dalla società, euro 279.372,00 a titolo di ‘crediti insoluti’ per ‘tributi (ICI, IMU, TASI) non versati.
Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 2549 del 18 dicembre 2020, dichiarava l’inammissibilità delle domande proposte in riconvenzione dal Comune, richiamando l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa che considerava non proponibili, in sede di ottemperanza, le eccezioni di compensazione estranee alla questione decisa con la statuizione ottemperanda.
Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, il Comune di Bovisio Masciago ha impugnato le predette sentenze, denunciando: error in iudicando, in procedendo, violazione e falsa applicazione della normativa in materia, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado di giudizio.