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Respinto il ricorso di Fata s.a.s. contro il Comune di Cogoleto


Pubblicato il: 1/28/2023

Nella vertenza la società Fata s.a.s. è affiancata dagli avvocati Emiliano Bottazzi, Mauro Vallerga e Alessandro Tozzi. Il Comune di Cogoleto è assistito dall'avvocato Matteo Repetti.

La società Fata S.a.s. ha proposto ricorso per la riforma della sentenza del TAR Liguria n. 00483/2018.

In attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) “Valcalda” il Comune di Cogoleto assegnava all’appellante (già Orment S.r.l.) alcune aree per la realizzazione di un capannone industriale ed una palazzina uffici rilasciando il relativo permesso di costruire (n. 6596/04/03). Con istanza del 9 maggio 2008, l’appellante presentava richiesta di sanatoria relativamente ad opere interne realizzate in difformità dal titolo rilasciato, "senza il cambio di destinazione d’uso". Accertato, a seguito di sopralluogo, l’avvenuto mutamento della destinazione del manufatto (piano terra ala est e piano primo) da uso uffici ad uso residenziale, con ordinanza n. 112 del 23 giugno 2008, veniva disposta l’immediata sospensione dei lavori nonchè negata la sanatoria e disposta la demolizione delle opere difformi.

Eseguita una demolizione solo parziale di quanto abusivamente realizzato l’appellante, presentava istanza di accertamento di conformità relativamente alle opere residue, ritenute essere conformi alla destinazione d’uso assentita. Il Comune, senza pronunciarsi sull’istanza da ultimo presentata, con provvedimento del 16 dicembre 2008 accertava l’inottemperanza alla demolizione ingiunta disponendo l’acquisizione degli abusi perpetrati.

Il provvedimento veniva impugnato innanzi al Tar Liguria con ricorso iscritto al n. 242/2009, dichiarato inammissibile con sentenza n. 1157 del 22 maggio 2009. Con ordinanza n. 62 del 18 maggio 2012 il Comune determinava la decadenza dell’appellante dall’assegnazione delle aree P.I.P. per ragioni indipendenti dall’abuso oggetto del presente giudizio ordinandone la restituzione.

L’appellante, ritenendo tali sviluppi incompatibili con il giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 1756/2014, agiva con ricorso per ottemperanza accolto con decisione n. 1195 del 17 marzo 2017.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre oneri di legge.