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La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso.


Pubblicato il: 12/28/2022

Il Comune di Civitavecchia è stato rappresentato nel contenzioso dall'avvocato Domenico Occagna mentre l'Agenzia delle Entrate è stata difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Con sentenza n. 5897/14/14, depositata il 6 ottobre 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio, - pronunciando quale giudice del rinvio da Cass. 10 luglio 2013, n. 17061, - ha accolto «l’appello dell’Ufficio», così confermando, «con la sola esclusione delle sanzioni», la legittimità di un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate a tassazione di un atto di transazione recante plurimi atti dispositivi di diritti reali. Il giudice del rinvio ha ritenuto che: - alla stregua della pronuncia rescindente emessa dalla Corte di legittimità, veniva in rilievo la necessità di ripartire il valore complessivo dell’atto, - indicato dalle stesse parti dell’atto di transazione, - «tra i singoli cespiti oggetto dei tre negozi contenuti nell’atto stesso di transazione»; - si trattava, difatti, di due rinunce al diritto di superficie operate in favore del Comune di Civitavecchia e di una cessione della nuda proprietà operata dallo stesso Comune di Civitavecchia;
- il valore dei cespiti in questione, - di proprietà del Comune di Civitavecchia e gravati da diritti di superficie e di usufrutto, tutti inclusi nel medesimo mappale, - variava «al solo variare della loro consistenza quantitativa, senza alcun indice di variazione qualitativa», così come poteva desumersi «dalla disposizione di cui all’art. 10 dell’atto in esame
(le spese afferenti la registrazione, trascrizione del presente atto sono a carico del Comune di Civitavecchia)»; - nel rispetto, dunque, della stessa volontà delle parti contraenti, il valore complessivo degli immobili, indicato in atto, andava ripartito «sulla base della consistenza quantitativa dei singoli cespiti, esattamente come risulta avere correttamente fatto l’ufficio nell’avviso di liquidazione». – Il Comune di Civitavecchia ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di dieci motivi illustrati con memoria.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, ha articolato due motivi di ricorso incidentale ed ha depositato memoria; il Comune di Civitavecchia si è difeso con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 4 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

La Corte di Cassazione accoglie il terzo ed il quinto motivo del ricorso principale, rigetta il primo ed il secondo motivo, assorbiti i residui motivi; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, inammissibile il primo motivo; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

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