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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ciliberto S.p.A.


Pubblicato il: 12/27/2022

Ciliberto S.p.A è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Nucci Maurizio e Fantacchiotti Mario.

La Ciliberto spa aveva impugnato davanti alla CTP di Crotone n. 42 cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud spa nei suoi confronti. La CTP, con sentenza n. 25/2012, aveva accolto il ricorso per la quasi totalità delle cartelle, rilevando che le stesse non risultavano notificate e che per alcune di esse non vi era corrispondenza tra il numero della cartella e quello riportato nell’avviso di ricevimento. Contro questa sentenza Equitalia Sud aveva proposto appello ma solo in relazione a n. 15 cartelle di cartelle di pagamento, tra le quali erano state indicate anche quelle con i nn. D41022455601850, D41022457630342, D41022457630343, D41022457631344, che non erano state impugnate in primo grado in quanto mai notificate. Nel giudizio d’appello si era costituita la Ciliberto spa che aveva
resistito eccependo, tra l’altro, che quelle quattro cartelle erano estranee alla materia del contendere e l’appello costituiva, con riferimento ad esse, domanda nuova. La CTR della Calabria aveva accolto l’appello con riguardo a tutte le cartelle oggetto di gravame, tra cui le quattro sopra indicate, rilevando che erano state notificate.
Avverso questa decisione la Ciliberto spa aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione alla sopra citate quattro cartelle, e dolendosi del fatto che il giudice d’appello le avesse prese in considerazione, sebbene non impugnate dalla contribuente. Questa Corte, con la pronuncia n. 24044 del 2020, ha dichiarato questo motivo inammissibile osservando la carenza di interesse in relazione ad esso.
Avverso questo capo dell’ordinanza, la Ciliberto spa ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.. e ha dedotto che la Corte era incorsa in errore di fatto revocatorio non avvedendosi dell’introduzione di una domanda nuova in appello, in relazione alle quattro sopra citate cartelle; la questione era stata esplicitamente proposta con il secondo motivo di ricorso per cassazione e la Corte non aveva motivato su di essa, statuendo invece sulla validità della notifica e sulla definitività di quelle quattro cartelle.
E’ rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate Riscossione. La ricorrente ha depositato memoria.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. 

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