Respinto l'appello di Linkem S.p.A. in materia di installazione di impianti per la telefonia mobile
Pubblicato il: 2/2/2023
Nella vertenza la società Linkem è affiancata dagli avvocati Fabio Merusi e Graziella Pulvirenti. Il Comune di Pianella è assistito dall'avvocato Tommaso Marchese.
La società Linkem ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Abruzzo n. 200/2018 nella quale veniva respinta l'impugnativa per l'annullamento dell'ordinanza n. 34/2017 del Comune di Pianella che aveva disposto l'annullamento in autotutela dell'autorizzazione formatasi per silenzio assenso in materai di installazione di impianti di telefonia mobile.
Con la sentenza 14 giugno 2018, n. 200 il Tribunale Amministrativo Regionale adìto respingeva il ricorso ritenendo il provvedimento di annullamento aderente alla normativa e ai principi valevoli in materia, non avendo la società ricorrente dimostrato che la localizzazione nei siti individuati dal Comune impedirebbe la pressoché piena copertura del territorio comunale, né evidenziato ragioni ostative alla collocazione di più antenne nelle zone indicate dal Comune invece di una sola antenna in quella interdetta.
La sentenza è stata appellata da Linkem che ne ha chiesto l'integrale riforma articolando plurimi motivi di censura. In particolare, l’appellante contesta la decisione gravata nella parte in cui il TAR ha escluso l’invocata illegittimità del provvedimento impugnato per l’assenza di motivazione della comunicazione di avvio del procedimento e per l’omessa comunicazione dei motivi sottesi al rigetto dell’originaria istanza, poiché non veniva in rilievo nel caso di specie un procedimento ad iniziativa di parte. Per contro, l’appellante sostiene che sarebbe stato necessario nel caso in esame il preavviso di rigetto, tenuto conto che l’annullamento d’ufficio in autotutela dell’Amministrazione interveniva sul diritto conseguito da Linkem con la presentazione dell’istanza di parte per la realizzazione dell’impianto.
In proposito, l’amministrazione controdeduce che il motivo è inammissibile e infondato. In particolare il Comune osserva che la società ha indebitamente ampliato il thema decidendum della controversia, essendo circoscritta nel primo grado di giudizio alla sola mancata – o inadeguata - comunicazione del preavviso di rigetto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre gli accessori di legge.