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Il Consiglio di Stato accoglie l'appello e conferma la sanzione relativa allo smaltimento rifiuti


Pubblicato il: 2/3/2023

Nella controversia, il Comune di Orta di Atella è affiancato dall'avvocato Antonio Tommaso Sorvillo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 4915/2015 concernente un'ingiunzione di pagamento per una somma dovuta per la tariffa di smaltimento rifiuti.

Il Comune di Orta di Atella ha impugnato l’ingiunzione di pagamento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica Amministrativa ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 1.435.860,76 a titolo di recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti a suo tempo non corrisposta, ai sensi dell’art. 2 del DL n. 245/2005.

Il TAR, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso dopo avere riaffermato la giurisdizione del giudice amministrativo, compensando le spese di giudizio. In particolare, la sentenza evidenzia che dalla documentazione presentata emergerebbe che nel periodo 2008 – 2011 la Presidenza del Consiglio avrebbe già provveduto a recuperare le somme dovute a titolo di smaltimento dei rifiuti operando una detrazione sui trasferimenti erariali (circostanza secondo il T.a.r. non contestata).

Contro detta sentenza ha propostomappello la Presidenza del Consiglio.

Il Consiglio di Stato afferma come la tesi del giudice di primo grado non può essere condivisa. Alla luce delle risultanze della contabilità pubblica, documentate in primo grado dall’Amministrazione appellante, sussiste un debito residuo del Comune. La sentenza impugnata inoltre non può ritenersi condivisibile laddove non ha adeguatamente considerato, anche sotto il profilo dell’onere della prova e della rilevanza delle scritture contabili, che la ripetizione di somme indebitamente corrisposte da un’Amministrazione pubblica ha carattere di doverosità e, ai sensi dell'art. 2033 c.c., costituisce esercizio, da parte dell’Amministrazione creditrice, di un vero e proprio diritto soggettivo a carattere patrimoniale, non rinunziabile in quanto non disponibile.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 662/2016), lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

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