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Dichiarato improcedibile l'appello di Girasole s.r.l.


Pubblicato il: 2/4/2023

Nel procedimento, la società Girasole s.r.l. è assistita dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Ugo Luca Savio De Luca.

La società Girasole s.r.l. ha proposto ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 01697/2017.

La società è proprietaria di un impianto fotovoltaico debitamente autorizzato. Essa otteneva di conseguenza, da parte Comune di San Pietro Vernotico, una concessione per la occupazione di suolo pubblico ai fini della installazione di un cavidotto di collegamento tra il suddetto impianto e la rete elettrica ENEL. Con determinazione 789 del 29 dicembre 2011, il Comune di San Pietro Vernotico rideterminava in aumento i canoni di concessione, anche con riferimento al 2010.

Successivamente, poiché non venivano corrisposti i canoni – come rideterminati in aumento – sia del 2010, sia del 2011, il Comune revocava la concessione OSP con provvedimento ricevuto il 25 luglio 2013.

Tale provvedimento di revoca veniva impugnato dinanzi al TAR Lecce che rigettava tuttavia il ricorso per i seguenti motivi: la revoca ha contenuto vincolato e non è soggetta ad ulteriori obblighi di motivazione oltre a quelli relativi al mancato versamento, in sé, degli oneri concessori; il quantum richiesto è da ricollegare alla predetta determinazione n. 789 del 2011 che non sarebbe stata tuttavia impugnata. In ogni caso la contestazione è generica.

La società ha quindi appellato la sentenza di primo grado.

In vista della pubblica udienza, e in particolare dopo la assegnazione del fascicolo al relatore, la difesa di parte appellante depositava in data 20 gennaio 2023 dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse dal momento che, nelle more del giudizio di appello, il Comune di San Pietro Vernotico avrebbe adottato due determinazioni con cui veniva revocato il provvedimento impugnato in primo grado: di qui il venir meno dell’interesse a coltivare il presente giudizio.

Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato dichiara l'appello improcedibile per carenza di interesse.