Accolto l'appello della Regione Campania
Pubblicato il: 2/3/2023
Nel procedimento la Regione Campania è affiancata dall'avvocato Maria Laura Consolazio; l'Impresa Agricola e Boschiva D'Aniello Alfonso S.r.l.S. è assistita dagli avvocati Giuseppe D'Amico e Angelo Mastrandrea.
La Regione Campania ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 1100/2022.
L’azienda boschiva D’Aniello ha sottoscritto con il Comune di Acerno il contratto di vendita del materiale legnoso in piedi ubicata alla località “Fondo di Pistola”, in ragione dell’aggiudicazione avvenuta con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica. Al momento della consegna del lotto boschivo e nel corso del sopralluogo, le parti hanno tuttavia riscontrato la presenza sul fondo boschivo di “ceppaie di piante di recente recise il cui materiale legnoso risulta trafugato ad opera di ignoti”. Da tale imprevisto è scaturito un ritardo nel pagamento del saldo, che la ditta aggiudicataria ha giustificato come dovuto al protrarsi delle trattative con il Comune di Acerno in ordine alla quantificazione del valore delle piante trafugate.
A seguire la Regione Campania, dapprima, con nota n. 348015 del 31 maggio 2018 ha contestato alla ditta D’Aniello il mancato pagamento del saldo relativamente all’utilizzazione della particella n. 13; quindi, con decreto dirigenziale n. 233 del 4 ottobre 2018 ha sospeso l’impresa boschiva dall’iscrizione all’Albo regionale delle imprese forestali della Campania.
Ritenendo il provvedimento di sospensione illegittimo, la ditta D’Aniello lo ha impugnato dinanzi al TAR Campania, Sezione di Salerno, contestando, tra le altre cose, l’avvenuta abrogazione del citato art. 26 in epoca antecedente alla contestazione del fatto.
Con la sentenza n. 542/2019, pubblicata il 3 aprile 2019 e poi passata in giudicato per mancata impugnazione, il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di sospensione impugnato.
Avverso tale decisione la Regione Campania ha proposto appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 7074 del 2022, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.