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Il Consiglio di Stato si pronuncia sugli appelli di Regione Basilicata e ARPAB


Pubblicato il: 2/7/2023

Nel procedimento, la Regione Basilicata è assistita dall'avvocato Anna Carmen Possidente; la società Rendina Ambiente s.r.l. è affiancata dagli avvocati Riccardo Montanaro e Guido Francesco Romanelli. Il Comune di Melfi è assistito dagli avvocati Gaetano Araneo e Nicola Tartaglia.

Il Consiglio di Stato si pronuncia sugli appelli n. 784 del 2016, proposto dalla Regione Basilicata, e sul ricorso n. 2049 del 2016, proposto da ARPAB. 

Entrambi proposti per la riforma della sentenza del TAR Basilicata n. 609/2015.

L’oggetto dei giudizi è rappresentato dagli atti (deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 1499 del 9 dicembre 2014 ed atti presupposti) con cui si imponeva alla società Fenice Ambiente s.r.l. la sospensione delle attività relative al forno a tamburo rotante presente nell’impianto di termovalorizzazione di sua proprietà sito nel Comune di Melfi (in esercizio in virtù di autorizzazione, oggetto di successivi rinnovi, e di AIA di cui alla D.G.R. n. 428 del 14 aprile 2014), adottati a seguito e in ragione dell’uscita, in data 2 novembre 2014, di fumi anomali (emissione di iodio in atmosfera in concentrazione oltre i valori limite) da uno dei camini (E2) annessi al forno rotante e destinato ai rifiuti speciali di provenienza industriale.

Con ricorso dinanzi al T.a.r. Basilicata (r.g. n. 901/2014), la società Fenice Ambiente s.r.l. impugnava detta delibera. Il T.a.r. accoglieva il ricorso della società Fenice, annullando la gravata delibera e condannando in solido la Regione Basilicata e l’ARPAB sia al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., che al ristoro delle spese del giudizio.

Contro detta sentenza promuovevano ricorso le attuali istanti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli n. 784 del 2016 e n. 2049 del 2016, nonché sull’appello incidentale proposto nell’ambito del giudizio n. 784 del 2016, dispone come segue: riunisce i giudizi; respinge l’appello della Regione Basilicata (r.g. n. 784/2016); respinge l’appello incidentale del Comune di Melfi (r.g. n. 784/2016); respinge l’appello dell’ARPAB (r.g. n. 2049/2016); condanna la Regione Basilicata, il Comune di Melfi e l’ARPAB, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società Rendina Ambiente s.r.l. (già Fenice Ambiente s.r.l.), delle spese del presente grado di giudizio, nella misura complessiva di euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre accessori di legge se dovuti.