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Respinto l'appello di Air Liquide Italia Produzione s.r.l. in Consiglio di Stato


Pubblicato il: 2/8/2023

Nel procedimento, la società Air Liquide Italia Produzione s.r.l. è assistita dagli avvocati Nicola Bassi, Mario Bucello, Paola Tanferna e Simona Viola.

La società Air Liquide Italia Produzione ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n. 00927/2016.

La società impugnava con ricorso introduttivo in primo grado con riferimento all'imposizione di misure di prevenzione per le acque di falda ai sensi degli articoli 242 e 245 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Lamentava che, dopo aver ritenuto approvabile l'analisi di rischio sito specifica da essa stessa preparata (secondo cui sarebbe stata dimostrata l'assenza di pericoli di qualsiasi genere per l'ambiente e la salute umana, inclusa quella dei lavoratori), la conferenza aveva richiesto alla società di provvedere alla "adozione di misure di prevenzione per le acque di falda ai sensi dell'art. 242 e 245 del D.Lgs. 152/06" , nonché prescritto di ripresentare entro 60 giorni il progetto di bonifica dei suoli e delle acqua di falda.

Il T.a.r., con sentenza 11 maggio 2016, n. 927, in parte accoglieva e in parte rigettava il ricorso, compensando le spese.

Appella la società Air Liquide Italia Produzione s.r.l., che censura la sentenza nella parte in cui ha respinto il motivo di ricorso di primo grado proposto avverso la prescrizione delle misure di prevenzione.

L’appello è affidato a un unico, articolato motivo di gravame a mezzo del quale si deduce: erroneità della sentenza nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia; omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia; violazione delle norme in materia.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge.