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L'azienda regionale delle attività produttive (ARAP) perde nel giudizio in Consiglio di Stato


Pubblicato il: 2/8/2023

Nel procedimento, ARAP è affiancata dagli avvocati Marina D'Orsogna e Stefano Gattamelata; Telecom Italia S.p.A. è assistita dall'avvocato Edoardo Giardino.

ARAP, Azienda regionale delle attività produttive, ha proposto ricorso per la riforma della sentenza del TAR Abruzzo n. 347/2015.

L'appello ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza con la quale è stato accolto il ricorso (n. R.g. 338/2014) proposto dalla società Telecom Italia al fine di ottenere l’annullamento: dell'atto prot. n. 697 del 14 luglio 2014 con il quale l’ARAP Abruzzo, unità territoriale n. 2 del Sangro, ha comunicato alla società Telecom Italia che il rilascio del nulla osta e la concessione del suolo per l'installazione di impianto telefonico sotterraneo nell'agglomerato industriale di Atessa-Paglieta è subordinato al pagamento di indennità; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale tra cui la delibera del C.d.A. n. 201 del 10 luglio 2014.

Il TAR per l’Abruzzo accoglieva il ricorso specificando, in particolare che, a mente dell’art. 93, comma 2, d.lgs. 259/2003, “gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno solo l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale; nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, salvi gli oneri tributari.

Propone quindi appello, nei confronti della suddetta sentenza di primo grado, l’Arap chiedendone la riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronunciandosi sull'appelo lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, Sez. I, 11 agosto 2015 n. 347, con la quale è stato accolto il ricorso (n. R.g. 338/2014) proposto in primo grado dalla società Telecom Italia S.p.a.