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Il Consiglio di Stato accerta l'omesso adempimento dell'obbligo comunicativo a Fastweb


Pubblicato il: 2/9/2023

Nel procedimento, la società Fastweb S.p.A. è assistita dagli avvocati Andrea Guarino e Cecilia Martelli.

AGCOM propone appello per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 11485/2020.

Con ricorso Fastweb S.p.A. impugnava innanzi al Tar per il Lazio l’ordinanza ingiunzione n. 166/11/CONS del 30 marzo 2011 con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ritenuta sussistente la violazione di omesso adempimento all’obbligo di comunicare per l’anno 2009, in quanto operatore di telefonia vocale fornitore di servizi internet, la relazione annuale 2009 in materia di qualità dei servizi di telefonia fissa, mobile e internet da postazione fissa e per non avere provveduto alla pubblicazione della stessa sul sito internet.

Il Tar accoglieva il ricorso con sentenza n. 11485 del 5 novembre 2020 ritenendo che la ricorrente avesse adempiuto agli obblighi imposti, anche se comunicando i dati in questione ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello prescritto.

L’Autorità impugnava la decisione di primo grado con appello.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi nel merito, ritiene che l’appello deve essere accolto in parte, limitatamente alla dedotta sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione della sanzione impugnata con ciò determinando, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento parziale del ricorso di primo grado, ovvero, nella sola parte in cui veniva contestato l’ammontare della sanzione quantificato sulla base di un incongruo giudizio di gravita, e fatte in ogni caso salve le ulteriori determinazioni dell’Autorità in coerenza con i suesposti rilievi. L’accoglimento parziale dell’appello determina la compensazione delle spese del grado di giudizio.