Carenza di interesse: respinto il ricorso della Soleil II S.r.l.
Pubblicato il: 2/8/2023
Nel procedimento la società Solei II S.r.l. è affiancata dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Ugo Luca Savio De Luca.
La società Soleil II S.r.l. ha proposto ricroso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 01699/2017, relativa al ricorso per l'annullamento del provvedimento di revoca/decadenza di concessione permanente occupazione di suolo pubblico n. 15859/2013, ricevuto in data 25/07/2013, nonchè della determinazione n. 789/2011 relativa alla nota di avvio del procedimento del contratto concessorio sottoscritto con il Comune e del realtivo regolamento Cosap dello stesso.
La società SOLEIL II S.r.l., era proprietaria di un impianto fotovoltaico, cod. rif. “SOL014”, nel territorio del Comune di Cellino San Marco, in contrada La Mea. La società aveva ottenuto dal Comune di San Pietro Vernotico (BR) l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per ml 2.993, per un periodo di 20 anni, ai fini della installazione di un cavidotto di collegamento tra il suddetto impianto e la rete elettrica ENEL.
Con provvedimento, prot. n. 15859, del 23 luglio 2013 l’Amministrazione comunale ha disposto la revoca della concessione permanente di occupazione del suolo pubblico in favore della società SOLEIL II S.r.l. ordinando a quest’ultima lo smantellamento delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento veniva emanato a seguito del mancato pagamento dei canoni di occupazione, come rideterminati in aumento con la Determinazione n. 798 del 29 novembre 2011.
La revoca è stata impugnata dinanzi al TAR Lecce che, con sentenza, n. 1699, del 6 novembre 2017, ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’atto gravato avesse un contenuto vincolato.
In prossimità di pubblica udienza, la difesa di parte appellante ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse poiché, nelle more del presente giudizio di appello, il Comune di San Pietro Vernotico ha adottato due determinazioni (n. 753 dell’11.10.2018 e n. 332 del 3.4.2019) con cui ha revocato il provvedimento impugnato in primo grado, facendo così venir meno l’interesse a coltivare il presente giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.