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Respinto il ricorso della Società Agricola San Mario s.r.l.


Pubblicato il: 2/9/2023

Nel contenzioso, la Società Agricola San Mario s.r.l. è affiancata dagli avvocati Orazio Abbamonte, Mariacarla Giorgetti e Antonio Lamberti. La Regione Campania è assistita dall'avvocato Angelo Marzocchella, la Città metropolitana di Napoli è affiancata dagli avvocati Giuseppe Cristiano e Massimo Maurizio Marsico; il Comune di Giugliano è difeso dall'avvocato Giuseppe Russo e il Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta è rappresentato dagli avvocati Renato Labriola e Mena Minafra.

La Società Agricola San Mario s.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 4849/2017.

Il contenzioso in esame concerne l’accertamento della responsabilità delle amministrazioni evocate in giudizio per l’omissione e comunque per il ritardo nelle attività di controllo e di vigilanza nonché di messa in sicurezza e di bonifica delle aree risultate gravemente inquinate nel Comune di Giugliano in Campania e dell’Area Vasta inserita nel 1998 tra i siti di interesse nazionale per la bonifica dei suoli inquinati è richiesta la condanna al pagamento del risarcimento dei danni subiti dalla società Agricola San Mario s.r.l. che sono stati dalla stessa quantificati in euro in euro 18.337.443,49, previo eventuale accertamento a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

Con ricorso dinanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, la società ha agito per l’accertamento delle responsabilità per avere subito ingenti danni conseguenti al blocco dell’attività produttiva, quali, innanzitutto, la perdita del raccolto del 2012.

Il T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, con la sentenza impugnata: ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione amministrativa sull’azione risarcitoria; ha assorbito le ulteriori eccezioni sollevate dalle parti resistenti in quanto ha ritenuto che la domanda risarcitoria per responsabilità aquiliana delle Amministrazioni evocate in giudizio fosse infondata nel merito, non risultando provati i presupposti idonei a sostenere la proposta azione; ha compensato le spese di giudizio.

La società ha proposto appello avverso la suindicata sentenza sollevando l'error in procedendo ed in judicando.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello r.g.n. 689/2018, lo respinge.