Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Eurocorp S.p.A.
Pubblicato il: 2/10/2023
Nel contenzioso, Eurocorp S.p.A. è difesa dall'avvocato Irene Giuseppa Bellavia; il Comune di Roma è difeso dall'avvocato Luigi D'Ottavi.
La società Eurocorp S.p.A. European Corporation ha avanzato ricroso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 12615/2019.
Con ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dinanzi al TAR del Lazio l’appellante invocava l’annullamento del provvedimento n. 1562 del 4 settembre 2006, recante rimozione degli effetti della d.i.a. e ordinanza di demolizione di fabbricati, dell’ordinanza di demolizione n. 1853 del 23 ottobre 2006 e della determina n. 1986 del 6 novembre 2006 di revoca all’autorizzazione per passi carrabili.
Il primo giudice dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse in quanto a giudizio in corso il provvedimento n. 1562 del 4 settembre 2006 veniva sostituito dall’ordinanza di demolizione n. 1853 del 23 ottobre 2006 avente ad oggetto i medesimi fabbricati. Diversa sorte subiva il ricorso per motivi aggiunti, che veniva respinto. Il TAR, in particolare, disattendeva le eccezioni di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del PRG del 2008 e per omessa notifica delle impugnative a RFI. Nel merito valutava come infondate le doglianze ivi contenute.
Avverso detta pronuncia, la società Eurocorp propone appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore di Roma Capitale.