La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Finval e Fingram s.r.l.
Pubblicato il: 2/11/2023
Nel procedimento, le società Finval e Fingram s.r.l. sono rappresentate dall'avvocato Claudio Lucisano.
Le società Finval e Fingram s.r.l. hanno avanzaro ricorso in Cassazione per la riforma della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1422/2014.
Nel merito, l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione a fini Ires 2005-2006 nei confronti di Fingram (consolidante) la somma di euro 99.950.000,00, quale minusvalenza realizzata da Finval (sua consolidata) a seguito della cessione della propria partecipazione in Fortuno Holding, società olandese, negandone la deducibilità, ritenendo sussistente una condotta elusiva ai sensi dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973.
L’originaria somma recuperata a tassazione era poi ridotta alla misura di euro 12.626.065,00, riconoscendo le perdite del consolidato non ancora utilizzate e richieste dalla Fingram con modello IPEC di cui all’art. 40-bis d.P.R. n. 600 del 1973.
Contro l’avviso le due società proponevano distinti ricorsi che la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, previa loro riunione, respingeva in merito alla deducibilità della minusvalenza e accoglieva in relazione al conteggio delle perdite; di conseguenza l’imposta era rideterminata in euro 4.166.601,00 e in pari misura la sanzione. La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello delle società.
La Cassazione, precisato che la questione dell’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 6 non trova spazio nella sentenza impugnata e le ricorrenti non hanno indicato se e in quale atto l’abbiano proposta né hanno allegato un’omessa pronuncia al riguardo, ritiene la statuizione del giudice di appello sull'applicabilità delle sanzioni condivisibile, alla luce della giurisprudenza. Per tali motivi, rigetta il ricorso.