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La Cassazione respinge il ricorso di Nuova CF Costruzioni


Pubblicato il: 2/11/2023

Nel procedimento la società Nuova CF Costruzioni S.n.c. è affiancata dall'avvocato Salvatore Lo Giudice. La società Riscossione Sicilia S.p.A. è assistita dall'avvocato Salvatore Buggea.

La società Nuova CF Costruzioni Snc ha proposto ricorso per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria della regione Sicilia n. 1158/2014.

Alla società Nuova Cf Costruzioni S.n.c. veniva notificata la cartella di pagamento dalla Serit Sicila S.p.a (oggi Riscossione Sicilia S.p.a.) con la quale si intimava il pagamento di €5.553,37 per l’iscrizione a ruolo a seguito di accertamento condotto per l’anno d’imposta 2006. Le somme erano dovute dalla contribuente a titolo provvisorio, essendo pendente presso la C.t.p. di Agrigento il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. RJ1020200021 per l’anno 2006 – provvisoriamente esecutivo - da cui originava la cartella di pagamento.

Avverso la sentenza della C.t.p. di Agrigento, la società contribuente proponeva appello alla C.t.r. della Sicilia al fine di ottenere la completa riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, l’annullamento della cartella di pagamento. Questa Commissione, con sentenza n. 1185/01/2014, depositata in data 4 aprile 2014, rigettava l’appello, confermando le determinazioni del giudice di prime cure.

Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia la Nuova Cf Costruzione s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione.

La Corte ritiene infondato il motivo di ricorso perché non è stata fornita la prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso avverso l’avviso di accertamento (e relativo annullamento) da cui originava il credito dell’agente della riscossione.

Alla luce di ciò, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali sia all’Agenzia delle Entrate, spese che si liquidano in € 1.300,00 oltre spese prenotate a debito, sia alla Riscossione Sicilia s.p.a., spese che si liquidano in € 1.300,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 23 novembre 2022.