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Applicata la sanzione su richiesta dopo il deferimento della Foligno Calcio


Pubblicato il: 2/13/2023

Nel contenzioso la Foligno Calcio SSDARL è affiancata dall'avvocato Domenico Accica.

Il Tribunale Federale Nazionale si pronuncia sul deferimento n. 16398/17, proposto dal Procuratore Federale, nei confronti della società sportiva Foligno Calcio.

Nel merito, viene contestata al Sig. Colavita Renato, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società Foligno Calcio SSDARL, la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, Sig. Monaco Francesco, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 19.07.2022, vertenza n.133/12, comunicato alla stessa Società Foligno Calcio SSDARL, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia o comunque eseguito in modo tardivo e parziale il pagamento di quanto dovuto. 

Alla Società Foligno Calcio SSDARL, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato dei poteri di rappresentanza.

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale, il Sig. Renato Colavita e la società Foligno Calcio SSDARL hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione del Tribunale.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, accogliendo l'accordo ex art. 127 CGS, irroga le seguenti sanzioni: per il Sig. Renato Colavita, mesi 4 (quattro) di inibizione; per la società Foligno Calcio SSDARL, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.