Respinto il ricorso della Parrocchia di San Martino Vescovo
Pubblicato il: 2/13/2023
Nel procedimento, la Parrocchia di S. Martino Vescovo è affiancata dagli avvocati Giorgio Fregni e Domenicantonio Silipo. Il Comune di Carpi è difeso dagli avvocati Corrado Orienti e Maria Elena Maratia.
La Parrocchia di S. Martino Vescovo di San Martino Secchia di Carpi ha impugnato la sentenza del TAR Emilia Romagna, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento in data 8 luglio 2011, con cui il Comune di Carpi ha quantificato in € 47.586,76 la somma dovuta a titolo di contributo di costruzione, in relazione alla domanda di accertamento di conformità ex art. 17 della legge regionale n. 23/2004, presentata dalla Parrocchia in data 11 novembre 2010.
La Parrocchia di San Martino Vescovo presentò al Comune di Carpi (previa acquisizione del nulla osta della Soprintendenza) la dichiarazione di inizio attività (DIA) prot. n. 36746 per il recupero della canonica, gravemente ammalorata. Nel corso dei lavori, si verificò un collasso strutturale parziale che interessò l’edificio principale (canonica) e il primo blocco degli annessi adiacenti. Il geometra coordinatore della sicurezza, rilevando gravi lesioni al fabbricato, ordinò la demolizione totale dei blocchi 2 e 3 degli annessi laterali (che erano stati gravemente danneggiati dal collasso della canonica) e del primo blocco adiacente, tutti corpi slegati dalla porzione del fabbricato principale. A seguito di tale intervento il Comune di Carpi ordinò la sospensione dei lavori.
La Parrocchia, successivamente, presentò una DIA in sanatoria (sostanzialmente una domanda di accertamento di conformità ex art. 17 della legge regionale n. 23/2004). Il Comune rilasciò l’autorizzazione paesaggistica, dopo avere acquisito il parere vincolante (favorevole) della Soprintendenza. Infine, con provvedimento, il Comune in € 500,00 la somma dovuta a titolo di oblazione ex art. 17, comma 3, L.R. 23/2004 e in € 47.586,76 la somma dovuta a titolo di contributo di costruzione.
La Parrocchia, pur avendo provveduto al pagamento di tali somme, ha impugnato la sanzione irrogata dinanzi al TAR Emilia Romagna il quale, con sentenza n. 132 del 7 febbraio 2018, lo ha respinto.
Appellando la sentenza in Consiglio di Stato, la ricorrente sostiene l'erroneità e illegittimità del provvedimento del TAR.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge e compensa le spese di giudizio.