Accolto parzialmente il reclamo della US Angri 1927
Pubblicato il: 2/14/2023
Nel contenzioso, la US Angri 1927 è assistita dall'avvocato Eduardo Chiacchio; la società Portici FBC SSDARL è affiancata dall'avvocato Gaetano Aita.
La Corte Sportiva si pronuncia sul reclamo proposto dalla U.S. Angri 1927 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 76 del 12.01.2023.
La società U.S. Angri 1927 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla societàin relazione alla gara del Campionato di Serie D, tra U.S. Angri 1927 e Portici FBC SSDARL dell’11.01.2023.
Il Giudice Sportivo, esaminato il referto arbitrale e rilevato che nel corso dell'intervallo persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società facevano indebito ingresso nell'area degli spogliatoi ove una di queste aggrediva un calciatore della società ospitata strattonandolo con violenza e colpendolo con alcuni calci su ampia parte del corpo. In ragione di tali circostanze si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell’Ordine e l'Arbitro, constatato il venire meno delle condizioni per il proseguo della gara ne decretava la definitiva sospensione. Il giudice di prima cure ha inflitto alla società Angri le sanzioni della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, dell’obbligo di disputare due gare in campo neutro a porte chiuse con decorrenza immediata e dell'ammenda di € 4.000,00.
La società reclamante lamenta l'illegittimità ed erroneità della decisione del Giudice deducendo come dagli atti di gara non emergerebbe la prova del venir meno delle condizioni per il proseguimento della gara. Ne consegue che, l’assenza di eventi pregiudizievoli per l'incolumità dell'Arbitro, degli assistenti e/o dei calciatori, rendevano possibile la ripresa della gara, come, tra l’altro, confermato anche dalla refertazione dell'Assistente Arbitrale, sig. Piccolo, unico testimone dell'aggressione ai danni dell’atleta della società ospite, dalla quale è possibile evincere che l'ordine era stato ristabilito grazie all'intervento dei Carabinieri.
Con la seconda doglianza, si lamenta l’assenza di alterazione del potenziale tecnico della squadra ospite, deducendo che il Giudice Sportivo avrebbe omesso erroneamente di applicare il combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 2, ultima parte e 8, comma 1, lett. b), c) e d), trattandosi di situazione di particolare tenuità, la cui prova è offerta dallo stesso capitano del Portici con la riserva redatta a sua firma, nel pieno delle sue capacità psico-fisiche.
La Corte Sportiva ritiene che la decisione del Giudice Sportivo deve essere confermata quanto alla sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e quanto all’obbligo di disputare due gare in campo neutro a porte chiuse. Il reclamo può invece essere accolto laddove rivolto avverso la sanzione economica, che può essere ridotta ad € 2.000,00, anche in considerazione dell’impegno economico che la società Angri è tenuta a sostenere per la disputa di due gare in campo neutro.