Accolto l'appello dell'ex Sovrintendente capo della Polizia di Stato Salimbeni
Pubblicato il: 2/14/2023
Nel procedimento, il Sig. Gregorio Salimbeni è affiancato dall'avvocato Massimiliano De Stefano.
Il Sig. Gregorio Salimbeni ha proposto appello per la riforma della sentenza breve del TAR Lazio, n. 07928/2019, concernente l’impugnativa del decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, di approvazione della graduatoria definitiva del concorso interno, per titoli, per la copertura di 2842 posti complessivi per Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto in data 2 novembre 2017, imitatamente all’aliquota di n. 1421 posti, riservati ai Sovrintendenti Capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1 gennaio 2017.
Con ricorso di primo grado, veniva lamentata la mancata valutazione di alcuni titoli non tempestivamente inseriti nello stato matricolare ed evidenziando che la corretta valutazione dei titoli gli avrebbe consentito di collocarsi utilmente in graduatoria, in particolare la valutazione del titolo di responsabile di squadra di Polizia Giudiziaria.
Con la sentenza di primo grado il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui la notifica al controinteressato del ricorso presso l'ufficio pubblico ove presta servizio può essere fatta solo a mani proprie e non può essere neppure sanata dalla successiva comunicazione dell'atto al destinatario.
Con appello, viene censurata l'erroneità della sentenza di prime cure, sostenendo che la questione di nullità della notifica sarebbe stata prospettata in relazione alla notifica via PEC effettuata all’ufficio di appartenenza, mentre già nella memoria depositata in giudizio in primo grado la difesa ricorrente aveva rappresentato che era stata effettuata anche la notifica postale che doveva ritenersi “valida ed efficace se l’atto viene consegnato a mani proprie al destinatario”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ponunciandosi sull'appello, lo accoglie e per l’effetto, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., rimette la causa al giudice di primo grado, davanti al quale il giudizio deve essere riassunto nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.