Accolto l'appello di Villa Sirio A&A s.r.l.
Pubblicato il: 2/15/2023
Nel procedimento, Villa Sirio A&A s.r.l. è affiancata dall'avvocato Adriano Tortora.
La società Villa Sirio A&A S.r.l. ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 6920/22, che ha accolto il ricorso n. 3223/2022 R.G. proposto dalla Villa Sirio A&A S.r.l. per la riforma della sentenza del T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno sez. II 5 ottobre 2021 n.2089, che aveva a sua volta respinto il ricorso di I grado n. 1148/2021 R.G. proposto contro gli atti con i quali il Comune di Castellabate aveva negato l’assenso alla trasformazione in balconi di sei finestre dell’Hotel Villa Sirio, immobile di proprietà della ricorrente, sito a Castellabate. Nonchè, per la dichiarazione di nullità, previa sospensione, dei provvedimenti contrari alla costruzione appena menzionata.
Il Consiglio di Stato ritiene che, se l’amministrazione avesse voluto rinnovare per intero l’istruttoria, si sarebbe dovuta pronunciare in tal senso in modo esplicito; l’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo, che riguarda il contenuto del parere comunale, e non il mero fatto della sua acquisizione.
In conclusione, gli atti impugnati vanno dichiarati nulli; il SUAP dovrà quindi pronunciarsi nuovamente dopo avere trasmesso la relazione tecnica suddetta alla Soprintendenza, e dopo che questa avrà espresso il proprio parere con le modalità illustrate. Salvo che il SUAP, con un autonomo atto di amministrazione attiva, non ritenga di rinnovare per intero l’istruttoria, nel rispetto dei presupposti di legge, dovranno invece essere tenuti fermi gli apporti istruttori già acquisiti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (ricorso n.456/2023 R.G.), lo accoglie e per l’effetto dichiara la nullità della nota 15 dicembre 2022 prot. 9196 del SUAP Cilento, del parere urbanistico 9 dicembre 2022 prot. n.24089 del Comune di Castellabate e del parere 9 dicembre 2022 prot. n.29091 P della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Provincie di Salerno ed Avellino, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione. Condanna in solido le parti resistenti a rifondere alla società ricorrente le spese del giudizio, spese che liquida in € 3.000 (tremila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge.