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Respinto il reclamo della A.S. Roma e confermata la sanzione a Majchrzak


Pubblicato il: 2/16/2023

Nel contenzioso, la A.S. Roma s.r.l. è affiancata dall'avvocato Antonio Conte.

La società A.S. Roma S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Jordan Aleksander Majchrzak, dal Giudice Sportivo in relazione alla gara del Primavera TIM Cup Roma/Napoli del 25.01.2023. Con la predetta decisione (Com.Uff.131 del 26 gennaio 2023), il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore sino al 13.2.2023.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, …a giuoco fermo, dopo una corsa di circa trenta metri, spinto all’altezza del petto più calciatori della squadra avversaria”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta sino alla data dell’udienza, perché ritiene la medesima sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza in esame.

La Corte, nell'integrazione probatoria, ha contattato il Sig. Roberto Lovison, arbitro della gara Roma/Napoli della Primavera TIM CUP del 25.1.2023, il quale, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che il calciatore, nello spintonare i giocatori avversari, lungi dallo svolgere un ruolo di paciere, in realtà aveva un intento offensivo. Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare, pertanto, congrua.

L’appello proposto dalla società A.S. Roma S.r.l. deve essere, quindi, respinto con conferma della sanzione irrogata.

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