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Il TAR Lombardia accoglie il ricorso in materia di superbonus 110%


Pubblicato il: 3/3/2022

Nel procedimento, la Sig. Caterina Romano è affiancata dall'avvocato Brunello De Rosa; il Comune di Rivolta D'Adda è assistito dall'avvocato Bruno Santamaria.

La Signora Caterina Romano ha avanzato ricorso al TAR Lombardia, sezione di Brescia, per ottenere l'annullamento previa sospensione, dell'ordinanza dirigenziale e n. 82 del 21/05/2021 a firma del responsabile dell'area Servizi Edilizia Privata, Arch. Luigi Agazzi, soltanto nella parte in cui ha ordinato alla ricorrente la demolizione del rivestimento a “cappotto” e delle disposizioni direttamente conseguenti o collegate.

Riferisce la ricorrente di essere proprietaria di un immobile a destinazione residenziale sito in Rivolta D’Adda, alla via Mario Cereda n. 58, per il quale sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria e di recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente. Con SCIA in variante del 6 marzo 2020 la ricorrente dichiarava al Comune il recupero dell’esistente sottotetto mediante la ridefinizione e il recupero degli spazi interni del sottotetto a fini abitativi.

Nondimeno, in data 22 maggio 2021 l’Amministrazione notificava l’ordinanza n. 82 del 21 maggio 2021, con cui si ingiungeva: la rimozione dell’isolamento a cappotto posto al piano sottotetto; la conformazione delle aperture e tutto ciò che risulta difforme dalla documentazione fotografica allegata al verbale del 7/04/2021 e a quanto previsto dagli elaborati grafici a corredo della SCIA presentata; la rimozione dell’isolamento a cappotto posto al piano primo, salvo l’ottenimento dell’assenso da parte dei comproprietari dell’area comune sulla quale si affaccia il paramento murario.

La ricorrente ottemperava a quanto disposto al punto 2) modificando le aperture in modo da renderle conformi a quanto indicato nell’ordinanza. La sig.ra Romano impugnava tuttavia l’ordinanza in epigrafe per quanto attiene ai profili relativi all’installazione del cappotto termico, chiedendone l’annullamento previa sospensione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Spese compensate.