L'adesione del sostituto d'imposta si riflette sui venditori porta a porta.
Pubblicato il: 10/12/2022
Paola Bocca è affiancata da Girelli Studio Legale Tributario con i professionisti Prof. Avv. Giovanni Girelli (Founding e Naming Partner) e Avv. Luigi Conte Fabiani (Senior Associate).
In particolare, i Giudici di Secondo Grado hanno disposto la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento del contestuale avviso di accertamento originariamente impugnato accogliendo il motivo di ricorso devoluto dal nostro Studio secondo il quale la pretesa impositiva avanzata nei confronti della contribuente era illegittima in quanto la stessa era ormai già stata definita, per il medesimo anno di imposta, con l'atto di adesione sottoscritto tra il sostituto di imposta della contribuente stessa e l'Agenzia delle Entrate la quale aveva ritenuto corretto il metodo impositivo applicato dal predetto contribuente ai soggetti da esso sostituiti.
Conseguentemente, a fronte di un accertamento con adesione ormai divenuto definitivo e non più modificabile, è stato stabilito il principio secondo cui l'Amministrazione finanziaria non può elevare nuove contestazioni al soggetto sostituito sul medesimo anno già definito con il sostituto per le medesime questioni.