Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Pronuncia in materia di pagamento del costo della manodopera e degli interessi moratori.


Pubblicato il: 4/27/2022

Nel procedimento, CNS Soc Coop. è affiancata dagli Avvocati Giuseppe Romano e Orazio Abbamonte.

La questione giudiziaria riguarda i servizi di pulizie ed i servizi ausiliari forniti da CNS soc. coop alle varie ASL della Provincia di Salerno successivamente unificate in ASL Salerno. E più precisamente il contratto è stato sottoscritto a seguito di aggiudicazione dell’anno 2004 ed è stato oggetto di revisione con adeguamento del costo del lavoro nell’anno 2009 in sede di proroga con Deliberazione DG . n.216/2009.

Nell’anno 2014 viene adottata la Delibera del D.G. Asl Salerno n. 219/2014, con la quale l’ASL Salerno, dopo essersi ricevuta per oltre cinque anni il servizio rideterminato nel costo del lavoro con la Delibera D.G. n.216/2009, ha preteso di revocare la validità di quest’ultima e di riconoscere il solo incremento Istat al CNS, in luogo del ben diverso e più cospicuo adeguamento del costo del Lavoro come definito, a seguito di regolare istruttoria prevista dall’art. 7 D.lgs.163/2006 nella richiamata Delibera del D. G. n.216/2009.

La pretesa dell’ASL Salerno era infatti finalizzata a pagare il canone di appalto previsto nel 2004 anche dopo undici anni di servizio fornito e sino al 2015.Quindi la questione giudiziaria ha riguardato dapprima all’azione da porre in essere per salvare il titolo amministrativo Delibera DG n.216/2009 ASL Salerno che dava diritto alla differenza creditoria all’epoca dei fatti anno 2014 maturata per  €. 3.952.428,19,  su cui sarebbero successivamente maturate le ulteriori differenze sino al momento della conclusione dell’appalto, oltre gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, adeguamento ISTAT sulle voci diverse dalla manodopera nonché la rivalutazione (oggi divenuti €. 16.500.000,00 nel 2022 a seguito di mancati pamenti di ulteriori fatture e costi).

Detta azione era di competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.

Pertanto una volta concluso il Giudizio Amministrativo, nel caso in cui il titolo amministrativo fosse stato riconfermato dalla competente Giurisdizione,  l’ulteriore fase sarebbe stata quella del recupero delle somme dovute dinnanzi al Giudice Ordinario, quest’ultimo competente per gli importi d’appalto da riconoscere.

Ovviamente l’azione giudiziaria in questione era palesemente complessa non solo per le differenti Giurisdizioni verso cui erano dirette le richieste e pretese della società CNS, ma soprattutto per le numerose eccezioni sollevate dall’ASL Salerno per non riconoscere alcun importo invece dovuto.

I professionisti incaricati quindi non hanno dovuto solo fronteggiare la multidisciplinarietà  delle azioni poste in essere ma hanno anche e soprattutto dovuto contrastare, l’illegittimità del titolo amministrativo, le eccezioni di assenza del contratto di fornitura, l’illegittimità delle proroghe tecniche, la presunta assenza di buona parte delle fatture, l'assunta non decorrenza degli interessi ecc.

Difatti nell’azione giudiziaria dinnanzi al Giudice Amministrativo, per salvare il titolo amministrativo Delibera DG n.216/2009,   oggetto di revoca  con Delibera DG n.219/2014, si è proceduto a ricostruire tutto l’iter amministrativo, si sono ricercati documenti ed il contratto con i successivi atti di proroga, nonché si è applicata sia una strategia comparativa con il costo del nuovo appalto, sia una strategia tecnico giuridica che in rito ha consentito di eccepire l’illegittimità dell’intervenuto esercizio in autotutela della revoca effettuata fuori ogni termine di legge.

Una volta recuperata la legittimità del titolo, dopo aver consumato tutti i gradi di giudizio dinnanzi al Giudice Amministrativo, si è dovuto affrontare l’azione di recupero delle somme dinnanzi al Giudice Ordinario.

 Dopo aver presentato ed ottenuto il Decreto Ingiuntivo dinnanzi a Tribunale di Bologna nell'anno 2016, l’ASL Salerno ha proposto nei termini di rito, opposizione al l’ingiunzione di pagamento per €. 11.954.800,00 oltre interessi D. lgs n. 231/2022 sino al soddisfo, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, l’inesistenza del contratto, l’illegittimità delle proroghe tecniche, la non debenza dell’adeguamento del costo del lavoro ma al più l’adeguamento ISTAT, il mancato riconoscimento degli interessi moratori.

Il Giudizio di primo grado si è concluso in data 27.04.2022 con un ricnoscimento parziario dell'importo dovuto pari ad €. 4.000.0000,00 pende appello sulla restante somma proposto nel novembre 2022 udienza 23.05.2023 Rg 1950/2022 Corte d'appello Bologna